Crisi economica, riduzioni salariali o perdita del posto di lavoro, e la costituzione di una nuova famiglia, possono interferire con la capacità di pagare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e/o ai figli.
In questi casi, oltre ad informare l’ex coniuge, occorre presentare subito una richiesta di modifica dell’assegno di mantenimento al Tribunale, per spiegare e dimostrare la situazione di disagio che si è venuta a creare.
Il coniuge obbligato, non può smettere di versare l’assegno di mantenimento di sua iniziativa, perché “ l’obbligo a versarlo da parte sua e l’obbligo a percepirlo da parte dell’ex coniuge e/o dei figli”, conservano la loro efficacia sino a quando non siano approvate modifiche da un Giudice.
E’ irrilevante la data in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, per la legge gli effetti della decisione di modifica, possono retroagire alla data della domanda presentata in Tribunale e non al periodo degli accadimenti che hanno interferito sulle difficoltà economiche del coniuge inadempiente.
Fino a quel momento, l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento deciso a seguito della separazione o del divorzio è “un titolo esecutivo” a tutti gli effetti, riferendosi al quale, l’ex coniuge che ha diritto al contributo, può notificare un atto di precetto dove intima il pagamento di quanto dovuto, entro 90 giorni, aggiungendo interessi e spese legali.
L’articolo 570 del codice penale, inoltre, prevede che le violazioni degli obblighi di assistenza familiare siano sanzionate con la reclusione fino ad un anno e/o al pagamento di una multa, che va da 103 euro a 1.032 euro.
• Cosa succede al coniuge inadempiente?
Il Giudice può disporre il sequestro di parte dei suoi beni e ordinare ai suoi parenti più prossimi (nonni o zii) o terze parti (datore di lavoro) di corrispondere anche periodicamente somme di danaro, versate direttamente ai familiari aventi diritto: l’ex coniuge e figli.
• L’ex può rinunciare all’assegno?
Si, in virtù di un cambiamento di vita e con una precisa dichiarazione, il coniuge avente diritto può rinunciare all’assegno di mantenimento, dando atto della propria indipendenza economica e della volontà di non pretendere il versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento.
In ogni caso, la rinuncia operata in sede di separazione, non comporta l’automatica esclusione dell’assegno divorzile.
Allo stesso modo, anche l’assegno divorzile può essere oggetto di rinuncia, tuttavia, se sopraggiunge uno stato di bisogno successivo, è possibile revisionare le decisioni assunte in precedenza, dal Giudice in Tribunale.
Resta immodificabile invece, il divieto di rinunciare all’assegno di mantenimento che abbia natura alimentare, definito un diritto indisponibile, come da ex art. 443 del codice civile.
• E quando si costituisce una nuova famiglia?
L’eventuale costituzione di una nuova famiglia, anche con figli nati dalla nuova unione, da parte del coniuge, separato o divorziato, tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento, non legittima l’esonero dell’obbligo nei confronti dell’ex coniuge e di figli avuti precedentemente. La scelta di creare una nuova famiglia, non è un motivo che altera gli obblighi definiti in sede di separazione o di divorzio; può eventualmente influire sulla richiesta di modifica del valore dell’assegno, in base al miglioramento o al peggioramento delle condizioni economiche del coniuge tenuto a corrisponderlo.
Quando invece, a costituire un nuova famiglia è l’avente diritto all’assegno di mantenimento, le cose cambiano. Se viene valutato che c’è una convivenza stabile, duratura e regolare con una disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati, e in caso di nuove nozze, l’ex coniuge perde il diritto di ricevere il contributo di mantenimento e l’assegno divorzile. Ma se la nuova convivenza, è priva dei requisiti sopra citati, quindi non ancora “regolare”, il diritto al mantenimento non viene meno.