In fuga all’estero senza il consenso dell’altro genitore

Il tema della sottrazione, del trasferimento e/o trattenimento all’estero di figli minori, è sempre più di frequente all’attenzione della cronaca e dell’opinione pubblica.

Accade sempre più spesso, in quanto è in costante aumento, il numero di coppie di differenti nazionalità, sposate o semplicemente conviventi.

In presenza di figli minori, l’interruzione di queste relazioni, e il ritorno nel proprio Paese d’origine da parte di uno dei due soggetti, può avere anche gravi ripercussioni sulla famiglia.

Per la legge infatti, é reato condurre il proprio figlio all’estero, anche per un breve periodo, senza l’autorizzazione dell’altro genitore; un reato che può essere compiuto da chiunque: nonni o altre persone, e non solo dal padre o dalla madre.

I casi più frequenti tuttavia, avvengono all’interno dei nuclei familiari e il responsabile della sottrazione internazionale di minori, secondo l’art. 574 bis del codice penale, è punibile con la pena della reclusione da 1 a 4 anni, e se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto 14 anni, e con il suo consenso, la pena va da 6 mesi a 3 anni. 

Inoltre, è bene sapere in anticipo, che quando il reato viene commesso da uno dei genitori, può essere disposta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Quando, a seguito della separazione, o dell’interruzione della convivenza, uno dei due membri della coppia si trasferisce per andare a vivere in un’altra nazione, le tempistiche e le modalità del diritto di visita del minore, devono essere concordate preventivamente dalle parti e stabilite dal Giudice. 

Ne consegue, che anche il genitore che non rispetta questi accordi, commette il reato di sottrazione internazionale di minori; una forma di “rapimento” del minore, che da quel momento, si trova impossibilitato a mantenere i rapporti con entrambi i genitori.

L’intervenuto tempestivo  è  fondamentale, nel caso i figli siano stati trasferiti illecitamente in un altro Paese.

  • Per prima cosa, denunciando all’autorità giudiziaria nazionale, il reato commesso dal genitore responsabile della sottrazione, e ove sia possibile, attivando subito il procedimento di rimpatrio del minore.

Nel caso che si sospetti che possa verificarsi una fuga all’estero, cosa si può fare preventivamente?

  • Non concedere l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio, a favore del minore.

  Se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione all’espatrio, presentando la richiesta in Questura.

  Se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, segnalare alle rappresentanze consolari di quello Stato, presenti in Italia, il proprio dissenso riguardo la concessione del visto.

  Nel caso in cui il figlio debba comunque recarsi all’estero insieme all’altro genitore, far sottoscrivere, anche innanzi ad una parte terza, come il proprio Avvocato o l’Autorità consolare,  l’impegno a rientrare in Italia per una data prefissata.

  Informarsi e tenere nota dei nomi, indirizzi, recapiti telefonici dei parenti e conoscenti della famiglia  d’origine dell’altro genitore.

– Mantenere contatti amichevoli con qualche parente e/o amico dell’altro genitore, che potrebbe aiutare in caso di necessità nella ricerca del minore.

  Se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere l’emissione di un provvedimento provvisorio, che vieti l’espatrio del minore in mancanza di consenso di entrambi i genitori; chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all’altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all’espatrio del minore, in mancanza di un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario.

Cosa non fare invece, se è già stata attuata la sottrazione del minore? 

Evitare di insistere in tentativi autonomi, tanto più se vi siano già stati insuccessi o rinvii di date che erano state precedentemente concordate, per il ritorno in Italia. Il tempo perso, potrebbe giocare a favore del genitore in fuga e nella maggior parte dei casi, le procedure di ritorno, risultano della massima efficacia, entro un anno dalla data di sottrazione o di mancata restituzione dei figli minori. 

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