Il tema della sottrazione, del trasferimento e/o trattenimento all’estero di figli minori, è sempre più di frequente all’attenzione della cronaca e dell’opinione pubblica.
Accade sempre più spesso, in quanto è in costante aumento, il numero di coppie di differenti nazionalità, sposate o semplicemente conviventi.
In presenza di figli minori, l’interruzione di queste relazioni, e il ritorno nel proprio Paese d’origine da parte di uno dei due soggetti, può avere anche gravi ripercussioni sulla famiglia.
Per la legge infatti, é reato condurre il proprio figlio all’estero, anche per un breve periodo, senza l’autorizzazione dell’altro genitore; un reato che può essere compiuto da chiunque: nonni o altre persone, e non solo dal padre o dalla madre.
I casi più frequenti tuttavia, avvengono all’interno dei nuclei familiari e il responsabile della sottrazione internazionale di minori, secondo l’art. 574 bis del codice penale, è punibile con la pena della reclusione da 1 a 4 anni, e se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto 14 anni, e con il suo consenso, la pena va da 6 mesi a 3 anni.
Inoltre, è bene sapere in anticipo, che quando il reato viene commesso da uno dei genitori, può essere disposta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Quando, a seguito della separazione, o dell’interruzione della convivenza, uno dei due membri della coppia si trasferisce per andare a vivere in un’altra nazione, le tempistiche e le modalità del diritto di visita del minore, devono essere concordate preventivamente dalle parti e stabilite dal Giudice.
Ne consegue, che anche il genitore che non rispetta questi accordi, commette il reato di sottrazione internazionale di minori; una forma di “rapimento” del minore, che da quel momento, si trova impossibilitato a mantenere i rapporti con entrambi i genitori.
L’intervenuto tempestivo è fondamentale, nel caso i figli siano stati trasferiti illecitamente in un altro Paese.
- Per prima cosa, denunciando all’autorità giudiziaria nazionale, il reato commesso dal genitore responsabile della sottrazione, e ove sia possibile, attivando subito il procedimento di rimpatrio del minore.
Nel caso che si sospetti che possa verificarsi una fuga all’estero, cosa si può fare preventivamente?
- Non concedere l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio, a favore del minore.
– Se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione all’espatrio, presentando la richiesta in Questura.
– Se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, segnalare alle rappresentanze consolari di quello Stato, presenti in Italia, il proprio dissenso riguardo la concessione del visto.
– Nel caso in cui il figlio debba comunque recarsi all’estero insieme all’altro genitore, far sottoscrivere, anche innanzi ad una parte terza, come il proprio Avvocato o l’Autorità consolare, l’impegno a rientrare in Italia per una data prefissata.
– Informarsi e tenere nota dei nomi, indirizzi, recapiti telefonici dei parenti e conoscenti della famiglia d’origine dell’altro genitore.
– Mantenere contatti amichevoli con qualche parente e/o amico dell’altro genitore, che potrebbe aiutare in caso di necessità nella ricerca del minore.
– Se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere l’emissione di un provvedimento provvisorio, che vieti l’espatrio del minore in mancanza di consenso di entrambi i genitori; chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all’altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all’espatrio del minore, in mancanza di un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario.
Cosa non fare invece, se è già stata attuata la sottrazione del minore?
Evitare di insistere in tentativi autonomi, tanto più se vi siano già stati insuccessi o rinvii di date che erano state precedentemente concordate, per il ritorno in Italia. Il tempo perso, potrebbe giocare a favore del genitore in fuga e nella maggior parte dei casi, le procedure di ritorno, risultano della massima efficacia, entro un anno dalla data di sottrazione o di mancata restituzione dei figli minori.