Anche un minorenne ha l’obbligo di dire la verità

È possibile che un minore debba essere ascoltato all’interno di un processo e durante le indagini preliminari, per tre diversi motivi: se è autore di un reato, nel caso in cui ne sia la vittima o se è stato testimone di un evento criminoso.

In caso di minore vittima di reato, la raccolta delle informazioni avviene in audizione protetta, alla presenza di un esperto di psicologia o di neuropsichiatria infantile che possa tutelarlo: un professionista nominato dal Pubblico Ministero.

Si trova in una posizione molto delicata anche il minore autore di reato. All’interno di un processo che lo riguarda, ha diritto alle garanzie processuali, e i rischi che derivano dall’essere in contatto con il sistema giudiziario e carcerario devono essere ridotti al minimo, secondo l’art.31 della Costituzione che tutela e protegge l’infanzia e la gioventù.

Il Codice sul Processo Penale Minorile, (DPR 448/88, all’articolo 9) stabilisce inoltre che il Pubblico Ministero e il Giudice debbano acquisire diversi elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore, per accertarne il grado di responsabilità’ e l’eventuale l’imputabilità. Valutando la rilevanza sociale del fatto, disponendo delle adeguate misure penali e adottando provvedimenti civili.

Sono assolutamente vietate “la pubblicazione e la divulgazione” con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini che possano consentire l’identificazione del minorenne coinvolto, al quale deve essere assicurata l’assistenza affettiva e psicologica, durante tutto il procedimento, da parte dei genitori e in mancanza o in aiuto ad essi, l’assistenza del personale dei servizi minorili dell’amministrazione di giustizia.

Anche se minorenne tuttavia, chi ha compiuto i 14 anni, deve prestare giuramento con formula di rito e se afferma il falso o nega il vero, oppure tace in tutto o in parte ciò che sa, riguardo ai fatti su cui è interrogato, è punibile con la reclusione da due a sei anni.

Condividi